Proventi alle Cayman non imponibili se il FONDO è vigilato
Diritto tributario e dintorni, rubrica a cura dell’avv. Antonio Longo, DLA Piper Studio Legale Tributario Associato
Un organismo di investimento estero (i) istituito, nella forma di exempted limited partnership, ai sensi del diritto delle Isole Cayman e (ii) la cui gestione è affidata ad un gestore professionale soggetto alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense può beneficiare del regime di non imponibilità in relazione ai proventi derivanti dalla partecipazione a un fondo immobiliare italiano ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
Sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 78/E del 27 giugno 2017.
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 351, citato, prevede un regime di esclusione da tassazione dei proventi – derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani – percepiti da OICR esteri istituiti in Stati e territori inclusi nel D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni (cd. white list).
Si tratta, in particolare, degli OICR che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, a prescindere dalla loro forma giuridica e dalla eventuale soggettività tributaria; ciò a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso (in questi termini si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 2/E del 2012).
Nel caso oggetto della risoluzione, il fondo è un organismo di investimento collettivo del risparmio istituito nelle Isole Cayman (Paese recentemente incluso nella predetta white list) e la cui attività di gestione è effettuata dal proprio general partner (anch’esso costituito come limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman); in particolare, quest’ultimo ha il potere di controllo e di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione dell’organismo di investimento e risponde con responsabilità illimitata.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della vigilanza prudenziale in capo al fondo o al soggetto incaricato della relativa gestione, l’Agenzia ha valorizzato – in maniera condivisibile – il fatto che, sulla base della normativa statunitense, i gestori devono registrarsi presso la SEC presentando il cd. “Form ADV”. Con questo adempimento, alla SEC vengono comunicate tutte le informazioni concernenti la struttura organizzativa, l’attività svolta, i soggetti affiliati e i rapporti commerciali con l’indicazione delle masse gestite.
Nell’ambito della struttura dei fondi d’investimento, è possibile che sia il general partner sia la società di gestione siano soggetti al requisito della registrazione e al controllo da parte della SEC. In tal caso, vi è la facoltà di effettuare una sola registrazione attraverso la compilazione di un unico “Form ADV” (cd. umbrella registration), al fine di richiedere la registrazione per se stessi e per gli altri gestori che fanno parte del medesimo gruppo (cd. relying adviser), purché i soggetti coinvolti svolgano nel complesso un’attività unitaria. Tutti i soggetti “registrati” sono sottoposti a valutazione da parte della Sec al momento della registrazione ed ai controlli obbligatori durante lo svolgimento della loro attività.
Ebbene, nel caso di specie, la registrazione presso la Sec era stata perfezionata congiuntamente sia dal general partner sia dal gestore del fondo istituito alle Cayman. L’Agenzia ha quindi ritenuto che entrambi potessero considerarsi soggetti a vigilanza prudenziale ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità dei proventi corrisposti dal fondo immobiliare italiano.
Peraltro, posto che la Sec non rilascia una specifica attestazione da cui si evince che i soggetti interessati sono sottoposti a vigilanza, al fine della applicazione del regime fiscale di favore, l’Agenzia ha ritenuto sufficiente la presentazione al fondo immobiliare italiano (ovvero all’intermediario depositario delle quote) della copia del “Form ADV” e delle eventuali modifiche di accompagnamento depositate presso la Sec, tenendo conto anche delle risultanze rinvenibili sul sito ufficiale della stessa commissione.
Avv. Antonio Longo
L’Avv. Antonio Longo è associato nel dipartimento di diritto tributario di DLA Piper Studio Legale Tributario Associato ed ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza a clienti istituzionali e privati, italiani ed esteri, con particolare riferimento agli aspetti di fiscalità nazionale ed internazionale relativi a transazioni commerciali e societarie, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte di successione e donazione, alla fiscalità immobiliare e al sistema sanzionatorio tributario.
Assiste persone fisiche e famiglie con grandi patrimoni (high net worth individuals), intermediari finanziari, trust companies e family officers in relazione ai profili legali e tributari connessi al passaggio generazionale, agli strumenti di protezione patrimoniale, al trasferimento di residenza all’estero e alla riorganizzazione del patrimonio personale e di impresa. Si occupa di procedure di interpello nazionali ed internazionali, assiste i clienti nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, nella definizione pre-contenziosa e contenziosa delle controversie tributarie ed ha maturato esperienza in materia di diritto penale-tributario.
E’ autore di articoli sul Sole 24 Ore e sulle principali riviste di diritto tributario.